IMU sull’orto o giardino di casa: quando va pagata?

L’IMU, come noto è dovuta per il possesso di immobili (fabbricati, terreni; ecc.). Ai sensi della lett. a) comma 741 della Legge di bilancio 2020, ai fini della nuova IMU (introdotta con quest’ultima manovra finanziaria, in sostituzione della vecchia IMU e TASI), per fabbricato si intende:

“l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente”.

L’esenzione IMU orto e giardino: le condizioni da rispettare

Secondo la richiamata definizione, dunque, il giardino di casa o l’orto di casa, non è soggetto ad IMU sono laddove questi è accatastato unitariamente alla casa stessa, costituendone pertinenza. In altri termini il giardino o l’orto non devono risultare autonomamente accatastati.

Laddove tale condizione non sia soddisfatta, il terreno adibito a giardino o orto dovrà essere assoggettato ad IMU secondo le ordinarie regole previste per i terreni agricoli o terreni edificabili.

Occorre, tuttavia, precisare che l’eventuale destinazione pertinenziale sia rilevabile dallo strumento urbanistico vigente nella zona di ubicazione dell’intera area fabbricabile su cui è stato costruito il fabbricato.

Ricordiamo, infine, che secondo quanto previsto dall’art. 817 del codice civile “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”.

Pagina originale > www.investireoggi.it

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