Con la Legge di Bilancio 2022 (Legge. 234/2021, articolo 1 comma 38) il Governo ha deciso la proroga fino al 2024 del cosiddetto bonus verde. Il bonus, introdotto dalla Legge di bilancio del 2019, prevede la detrazione IRPEF pari al 36% per gli interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato.
La detrazione è riferita a spese sostenute da persone proprietarie dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi che riguardino:
- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali, con un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo (pari a una detrazione massima di 1.800 Euro).
Si ricorda che l’agevolazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale caso la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la quota di spesa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Come già precisato dalle Entrate in più occasioni non sono agevolabili i lavori eseguiti in economia. Nel corso del 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti sul bonus verde, i principali sono i seguenti:
- il contribuente è libero di rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi, piante, arbusti, cespugli e specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento
- per quel che riguarda la realizzazione di fioriere e allestimento a verde permanente di balconi e terrazzi, sono agevolabili se allestite in maniera permanente e sempreché si riferiscano ad un intervento innovativo
- sono agevolabili anche gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale salvaguardati ai sensi della legge 10/2013 la cui conservazione è strettamente collegata alla tutela del territorio e dell’ecosistema
- sono comprese anche le spese necessarie per indagini, stime e progettazione del sito oggetto dell’intervento purché direttamente riconducibili all’intervento stesso.